Sostegni Bis, operative le modifiche al Fondo di Garanzia PMI

Pubblicato il 28 maggio 2021

La pubblicazione del decreto legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), sulla GU n. 123 del 25 maggio scorso, ha visto l’ufficializzazione anche di alcune modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla legge n. 662/1996.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Si ricorda brevemente che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) ed è operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

Novità del Sostegni bis all’operatività del Fondo di Garanzia PMI

La pubblicazione del Decreto legge n. 73/2021 ha reso immediatamente operative tre novità che riguardano il funzionamento del Fondo statale.

A darne conto è stata la circolare n. 4/2021 del 26 maggio del Mediocredito Centrale, che è il soggetto gestore di questa forma di agevolazione prevista dal Ministero dello sviluppo economico a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti.

Si legge nella circolare che, con l’entrata in vigore del Dl Sostegni, le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo sono le seguenti:

Infine, Informa il Mediocredito Centrale che, con una successiva circolare, verranno fornite indicazioni circa l'effettiva entrata in vigore delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto legge Sostegni-bis riguardanti il funzionamento del fondo, tenuto conto che la loro applicazione è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.

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