E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 207 del 5 settembre 2016, il decreto con la sospensione nei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 - per i contribuenti residenti o che operano nei comuni indicati nel decreto, situati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - dei versamenti e degli adempimenti tributari, nonché dei pagamenti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procederà al rimborso di quanto già versato.
Le date dal decreto 1° settembre 2016:
le scadenze fiscali saranno sospese a partire dal 24 agosto 2016;
il termine per la ripresa di versamenti e adempimenti è stato fissato per il 20 dicembre 2016.
La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute ne termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore).
Sempre nella “Gazzetta Ufficiale” n. 207 del 5 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.
Con esso – Dpcm 19 luglio 2016 - è esteso al settore agricolo il contributo in conto capitale messo a disposizione a seguito degli eventi sismici citati.
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