Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è uno dei più potenti atti che il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (e del personale delle aziende sanitarie locali nei soli casi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco limitatamente alle sue competenze in materia di prevenzione incendi) può emettere.
Disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cd. T.U. sicurezza sul lavoro, come da ultimo modificato dal decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215), il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura cautelare in quanto finalizzato a far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e a contrastare il lavoro irregolare.
A differenza di quanto in precedenza previsto (fino al 21 ottobre 2021, data di entrata in vigore del citato decreto fiscale) l’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza delle condizioni legittimanti l'emanazione dello stesso, sono obbligati ad adottare il provvedimento, venendo meno “ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione” (INL, circolare n. 3 del 9 novembre 2021).
Gli ispettori possono però discrezionalmente valutare l’opportunità di fare decorrere gli effetti del provvedimento in un momento successivo (“in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità, comma 4, articolo 14 del T.U. sicurezza sul lavoro).
Sono due le fattispecie di sospensione previste dal legislatore:
L’ispettore del lavoro che pertanto, al momento dell'accesso ispettivo, si trovi a ricontrare che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti:
è tenuto ad adottare, in ogni caso, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
La sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento va valutata “al momento dell'accesso ispettivo”.
Come ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, circolare n. 3 del 9 novembre 2021), “la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate andrà comunque adottato”.
È pertanto importante comprendere come va calcolata la percentuale del 10% di lavoratori irregolari che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
I criteri di calcolo sono forniti dall’INL con la citata circolare n. 3 del 9 novembre 2021. Vediamo quali sono nel dettaglio.
Innanzitutto è evidenziato che la percentuale del 10% di lavoratori irregolari continua ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo e non sul numero complessivo dei lavoratori occupati dall’impresa soggetta a ispezione.
Con riferimento poi ai lavoratori da conteggiare nella base di computo, l’INL evidenzia che sono tutti i lavoratori che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto ai quali è ovviamente richiesta la comunicazione obbligatoria agli organi competenti.
L’ispettore conteggerà inoltre:
Sono invece esclusi dalla base di calcolo:
Per utilità si fornisce di seguito la tabella recante i criteri di calcolo della percentuale del 10% di lavoratori irregolari nel provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Descrizione |
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Criterio generale |
La percentuale del 10% di lavoratori irregolari è calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo |
Inclusi nel calcolo |
Tutti i lavoratori secondo l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 compresi i lavoratori autonomi occasionali tenuti alla comunicazione preventiva, i collaboratori familiari, anche se impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate e i soci lavoratori non amministratori. |
Esclusi dal calcolo |
Lavoratori per i quali non è richiesta la comunicazione (es. coadiuvanti familiari) Soci con comunicazione solo all'INAIL (art. 23 D.P.R. n. 1124/1965). Lavoratore unico occupato dalla microimpresa. |
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