Ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, è condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività:
Su istanza di parte, la revoca è concessa subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta e l'importo residuo, maggiorato del 5%, va versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro il termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
Stante quanto sopra, con nota prot. n. 13792 del 12 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività non riveste la natura di sanzione amministrativa in quanto trattasi di mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell'attività sospesa.
Quindi il destinatario unico del provvedimento di sospensione e dei suoi effetti - compreso l'obbligo di versare la somma aggiuntiva in questione – è l'impresa la cui attività è stata oggetto del provvedimento di sospensione.
Conseguentemente in sede di iscrizione a ruolo delle somme in argomento sarà indicata esclusivamente l'impresa come unica obbligata.
Infine, conclude la nota ministeriale, il calcolo degli interessi legali deve partire dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza di pagamento dilazionato e non dalla data di presentazione dell'istanza di revoca, almeno nei residuali casi in cui le due date non coincidano.
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