Sospensione ammortamenti bilanci 2020: salva la rivalutazione dei beni

Pubblicato il 15 aprile 2021

Terminata la fase di pubblica consultazione statutariamente prevista, l’OIC ha divulgato la versione definitiva del documento interpretativo n. 9 “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Sospensione ammortamenti bilanci 2020, ambito applicativo della norma

Il documento interpretativo è dedicato alla norma derogatoria, di cui all’articolo 60 del Dl n. 104/2020 (Decreto Agosto), come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che appunto consente di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

Il tutto derogando al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del Codice civile, in materia di ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo; mentre restano ferme tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L’ambito di applicazione della norma è, dunque, relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, ossia il 15 agosto 2020.

La finalità è quella di consentire alle imprese di mitigare gli effetti delle perdite causate dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19 sui bilanci 2020, attualmente in sede di approvazione.

Sospensione ammortamenti bilanci 2020, non esclusa la rivalutazione dei beni

La versione definitiva del documento interpretativo n. 9 del 14 aprile 2021 contiene alcune precisazioni in più rispetto a quelle raccolte nella bozza.

In primo luogo, è specificato che la facoltà di sospendere gli ammortamenti nei bilanci chiusi al 31/12/2020 riguarda solo l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali (art. 2426, comma 1, n. 2 C.c.); mentre restano valide le disposizioni in tema di perdite durevoli di valore di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 C.c.. Dunque, la precisazione non riguarda la disciplina della svalutazione.

Inoltre, la facoltà di sospendere gli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dell’articolo 110 commi 1-7 della stessa Legge n. 126/2020.

Ciò vuol dire che i beni per i quali si sospendono gli ammortamenti nell’esercizio 2020 possono, comunque, essere oggetto di rivalutazione.

Inoltre, viene confermata la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020 e alle micro imprese, che decidono di avvalersi della deroga, viene riconosciuta la possibilità, ai sensi dell’articolo 2435-ter del Codice civile, di redigere volontariamente la Nota Integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

Infine, la versione definitiva del documento interpretativo OIC conferma che le disposizioni in esso contenute si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo. In tale situazione il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate, che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio. La deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

L’applicazione della deroga può generare fiscalità differita che, secondo il documento, deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’OIC 25 – Imposte sul reddito.

La scelta in merito alla quota di ammortamenti non contabilizzati in bilancio deve essere coerente con le ragioni fornite nella Nota integrativa.

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma, quindi, fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile.

Pertanto, nella Nota integrativa la società indica:

a) su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;

b) le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;

c) l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

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