Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici

Pubblicato il 25 agosto 2016

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente il quale aveva individuato un rischio, anche se “incerto”, in relazione alle condizioni di lavoro degli addetti alla cassa di un supermercato senza programmare ed effettuare alcuna sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti.

Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, il medico competente, tra le altre cose:

Tuttavia, nel caso specifico, il protocollo di sorveglianza sanitaria, allegato alla revisione del DVR, non recava alcuna misura quanto al fattore rischio in questione - diversamente da quanto risulta per gli altri rischi connessi alla movimentazione per i quali erano previste visite - ma nella nota indirizzata all’ASL il medico aveva indicato, anche se in termini "incerto" e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti, da cui la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio che non risulta essere stata presa in considerazione nelle modifiche del DVR.

In definitiva, l'aver individuato, pur in termini incerti a comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria, integra reato per il quale il medico non può invocare a sua scusa l'inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente.

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