Con il decreto interministeriale, 4 maggio 2022, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della Ricerca, ha disciplinato le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale degli stessi.
L’elenco dei medici autorizzati incaricati dalla sorveglianza sanitaria è disciplinato in base a quanto stabilito dalle disposizioni in vigore in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per ciascuno degli iscritti, nell’elenco saranno indicati i seguenti dati:
Ai fini della regolare iscrizione, potranno essere iscritti:
Altresì, potranno essere iscritti i soggetti che:
Sarà compito della Commissione adottare le deliberazioni relative all’abilitazione per l’iscrizione nell’elenco.
Le suddette deliberazioni sono definitive.
L’accertamento della capacità tecnica e professionale avverrà tramite un esame, al termine del quale il richiedente verrà considerato “abilitato” o “non abilitato”.
La domanda di ammissione all’esame di abilitazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre del precedente anno solare. Le sessioni d’esame verranno svolte annualmente a Roma, tuttavia la sede e la data di convocazione saranno comunicate entro 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.
Nei casi di particolari e comprovate esigenze, il Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro potrà decretare lo svolgimento delle prove d’esame in modalità telematica. L’assenza del richiedente all’esame di abilitazione verrà considerata come rinuncia.
La prova verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato, ovvero il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso di:
Il Ministero del Lavoro specifica, altresì, che i medici autorizzati sono tenuti all’aggiornamento professionale tramite la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica, a partire dal triennio formativo successivo all’entrata in vigore del citato decreto. I crediti acquisiti dovranno essere almeno il 30% dei crediti.
La cancellazione dall’elenco è prevista nei seguenti casi:
Il decreto in oggetto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e, fino a tale data, si applicherà la disciplina di cui all’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
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