Sopravvenienze da stralcio di debiti disconosciuti non imponibili

Pubblicato il 08 marzo 2019

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la tassazione di eventuali sopravvenienze attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, connessi ad accertamento fiscale.

Una società fa presente di aver ricevuto avvisi di accertamento tra cui l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e “accertamenti di commissioni” tra l’istante e una controllata estera. Ha dato, quindi, seguito al pagamento del dovuto, sottoponendo a tassazione i costi riguardanti le fatture per operazioni inesistenti e gli accertamenti di commissioni.

Volendo eliminare dal bilancio 2018 i debiti verso la controllata estera, intende contabilizzare una sopravvenienza attiva di pari importo, da sterilizzare nella dichiarazione dei redditi tramite variazione in diminuzione. Agendo diversamente – si nota - riferendosi a costi già tassati, si verrebbe a determinare una doppia imposizione in dipendenza del medesimo presupposto.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta n. 71 fornita il 7 marzo 2019, applicando correttamente i principi contabili, fa presente che lo stralcio della passività relativa ai costi disconosciuti comporta la rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, la quale non è imponibile, ai sensi dell'articolo 88 del Tuir, fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione nei precedenti esercizi per le quali è sopraggiunto il pagamento a titolo definitivo delle maggiori imposte derivanti dal loro disconoscimento ai fini fiscali.

Sarà cura del contribuente, aggiunge l’Agenzia, conservare la documentazione per consentire all’Amministrazione finanziaria di riportare le sopravvenienze stesse agli accertamenti definiti e ai versamenti effettuati.

Si precisa, inoltre, che il parere viene reso con riferimento alla sola Ires (pur essendo gli avvisi di accertamento relativi a maggiori imposte Ires, Irap e Iva), a causa del richiamo all’articolo 88 del Tuir fatto dall’istante.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy