L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 5617 del 21 giugno 2017, ha fornito chiarimenti ai propri ispettori in merito ad alcune verifiche su cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona dove può essere riscontrata la somministrazione illecita di manodopera.
Nel caso di specie non sarebbe configurabile il reato di somministrazione irregolare nei confronti dell’utilizzatore persona fisica/famiglia.
Infatti:
la norma si rivolge al mondo produttivo escludendo, evidentemente, degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie;
le famiglie, applicando la diligenza media, avrebbero difficoltà a verificare il possesso e la legittimità, da parte dei soggetti che somministrano, delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
Pertanto, conclude la nota, nel caso di somministrazione illecita di badanti, domestici, baby sitter a famiglie, si applicherà la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona.
Permangono, comunque, profili di rilevanza penale per le ipotesi di somministrazione irregolare con finalità di lucro.
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