Ammenda di 72 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti. E l'importo dell'ammenda sale a 432,00 euro se vi è sfruttamento dei minori.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. n. 1091 del 18 giugno 2024, fa il punto sul regime sanzionatorio introdotto, a decorrere dal 2 marzo 2024, dal decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), con le necessarie indicazioni applicative.
La nota, condivisa nei contenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 5898 del 18 giugno 2024, si configura però solo come un primo intervento interpretativo, a cui seguiranno ulteriori indicazioni sul regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria.
Sono tre gli aspetti approfonditi nella nota in commento: l’importo delle ammende, le aggravanti per sfruttamento dei minori e il regime della recidiva.
In allegato alla nota l’INL fornisce la tabella riepilogativa degli importi delle ammende in materia di in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, come modificati dall'art. 29, comma 4, del decreto PNRR.
Con finalità di contrasto all’interposizione illecita di manodopera, il decreto PNRR ha inasprito il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
Più nel dettaglio, il decreto PNRR, dal 2 marzo 2024, ha ripristinato il rilievo penale delle predette fattispecie introducendo, in via alternativa o congiunta, la pena dell’arresto o dell’ammenda.
L’INL, con la richiamata nota prot. n. 1091 del 18 giugno 2024, ha chiarito al riguardo che, ai fini della corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare, si dovrà tenere conto, anche in relazione ai nuovi importi delle ammende, della maggiorazione del 20% prevista dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018.
L’elevazione dal 20% al 30%, sottolinea l’Ispettorato, si applica esclusivamente sugli importi della c.d. maxi sanzione per lavoro nero.
Esempio
L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (art. 18, comma 1 primo periodo)
Supponiamo il caso che l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione riguardi 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno.
La sanzione, fa presente l’INL, deve essere calcolata in questo modo:
60 + 20% = 72 euro al giorno per lavoratore
72x5x20 = euro 7.200 (sanzione totale applicata)
Per i reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter) nonché per l’appalto ed il distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis) puniti con pena proporzionale per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, l'importo delle pene pecuniarie non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro (soglia ridotta ad un quarto, e così pari a 1.250 euro nel caso in cui venga impartita, laddove ammessa, la prescrizione obbligatoria) né superiore a 50.000 euro.
L’INL ricorda inoltre che, se vi è sfruttamento dei minori, si applica la pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Fa eccezione l’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro per la quale non è prevista la pena dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda
La nota prot. n. 1091 del 18 giugno 2024 chiarisce che, ad eccezione di quest’ultima fattispecie, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori va applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.
Infine, l’importo da irrogare in concreto deve tenere conto dei limiti minimi e massimi pari a 5.000 euro e a 50.000 euro.
In tema di recidiva, superando gli orientamenti interpretativi contenuti nella nota prot. n. 1148 del 5 febbraio 2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro fa presente che:
La maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 (“Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”) si applica se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, è stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla lett. d) della L. n. 145/2018.
La maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti"), ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, trova altresì applicazione nel caso di recidiva che abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.
Esempio
Supponiamo che si debba sanzionare un datore di lavoro per esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro (comma 1, primo periodo dell’art. 18).
Supponiamo che lo stesso datore di lavoro sia stato destinatario, nei tre anni precedenti di una maxi sanzione.
L’importo dell’ammenda da applicare è di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = 84 euro
Se per la stessa fattispecie si deve sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti è stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda è di euro 60+20% (ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) =100,80 euro
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