Il professionista che non abbia tempestivamente e sollecitamente notiziato e rendicontato il proprio cliente dell’incasso di somme di sua pertinenza incorre nella violazione del precetto di cui all’articolo 41 del previgente Codice deontologico, ora sostanzialmente trasfuso nell’arti 30 del nuovo Codice.
Lo ha ricordato il Consiglio nazionale forense con sentenza n. 14 del 20 marzo 2018, depositata nei confronti di un avvocato a cui erano state addebitate numerose violazioni del Codice deontologico.
Nella decisione, il Consiglio, dando atto che la sanzione irrogata al ricorrente dal Consiglio di disciplina territoriale, ossia la cancellazione dall’Albo, non è più prevista come sanzione dal nuovo Codice deontologico, la ha rideterminata, nell’ambito dei nuovi limiti edittali previsti che vanno da due mesi a cinque anni.
Sul punto, si è rilevato che nell’ipotesi, come quella di specie, di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato.
All’esito di tale valutazione, che va effettuata in concreto, la sanzione che ne risulta deriva dalla disciplina - precedente o successiva - più favorevole nella sua integrità.
Così, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo, si applicheranno i nuovi limiti edittali e non quelli previgenti.
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