Solo l’inesistenza della notifica produce l’inammissibilità del ricorso
Pubblicato il 09 gennaio 2012
Con la
sentenza n. 26352 del 2011, la Corte di Cassazione interviene a chiarire il confine molto sottile tra nullità e inesistenza della notifica di un ricorso, specificando che solo di fronte ad un caso di inesistenza si ravvisa l’inammissibilità del ricorso stesso.
Si parla di inesistenza della notifica quando quest’ultima viene eseguita in modo difforme dal disposto normativo che, per quanto concerne gli atti tributari, trova esplicito rinvio nell’articolo 60 del Dpr n.
600/73.
Pertanto, come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, l’inesistenza della notifica – sia che riguardi gli atti processuali che gli avvisi di accertamento – produce sempre una invalidità insanabile, dato che la notifica, se avviene a mezzo posta, non può perfezionarsi con la semplice spedizione del plico, ma solo con la materiale consegna di esso al destinatario.
Viceversa, la nullità riguarda un caso di irregolarità del procedimento notificatorio che di fatto non inficia del tutto il ricorso, dal momento che la controparte – anche se il vizio resta invalidante – è stata messa a conoscenza della pretesa.
Dunque, nel caso di omessa produzione dell’avviso di ricevimento non si incorre nella fattispecie dell’inesistenza della notifica, ma in quella della nullità, che dà modo al giudice di autorizzare a disporre una nuova notifica dell’atto di citazione in giudizio se il convenuto non si sia costituito ed esista prova del vizio nella consegna.
La consegna, infatti, può essere diretta, per posta con plico raccomandato o per mezzo di ufficiale giudiziario. In ogni caso, la prova dell’avvenuta notifica deve essere fornita mediante l’esibizione, nelle spedizioni postali, dell’avviso di ricevimento. Solo l’avviso di ricevimento prova che il plico è stato effettivamente consegnato.