La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha ritenuto che il regime di solidarietà disciplinato dall’ art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 6 del 29 marzo 2018 ha, quindi, evidenziato come la citata sentenza abbia fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma - basata sulla ratio della responsabilità solidale, ovvero la necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” - per cui sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. un’esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.
Quindi, l’art. 29 citato va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o, piuttosto, tipo negoziale autonomo.
L’Ispettorato conclude sottolineando che il principio tracciato dalla Corte:
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