Ammessa la possibilità per una Stp (Società tra professionisti), che presenta un unico socio, di continuare ad esercitare la propria attività, se sono presenti le condizioni previste dalla legge. Infatti, alla luce anche della normativa vigente e in base alla disciplina di cui all’art. 10 della L. n. 183/2011, nulla impedisce la costituzione di una Stp secondo il modello della S.r.l. unipersonale o della S.p.a. unipersonale, per come disciplinate dall’ordinamento italiano, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo.
La precisazione è giunta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 14 del 14 febbraio 2019.
Il documento di prassi, nel richiamare il Pronto Ordini n. 319 del 30 aprile 2018, rammenta che la Stp può continuare ad operare, evitando, pertanto, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo che dal Registro delle Imprese, anche se la compagine societaria è composta da un unico socio.
Naturalmente, condizione essenziale è che:
Infatti, solo nella disciplina della S.p.a. è previsto l’unico azionista (art. 2362 c.c.) e soltanto nella disciplina della S.r.l. è previsto che l’intera partecipazione appartenga ad una sola persona (art. 2462 c.c.).
Nel caso in cui la Stp fosse stata costituita come società di persone, la natura pluripersonale dei tipi societari su base personale impone di ricostruire entro sei mesi la pluralità dei soci, al fine di evitare lo scioglimento della società (art. 2272 c.c.) e, trattandosi appunto di una società tra professionisti, al fine di evitare la cancellazione della sezione speciale dell’Albo. Ciò in considerazione del fatto che l’ordinamento non ammette l’esistenza di società di persone che non siano pluripersonali.
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