Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, con il Pronto Ordini n. 319/2017, risponde al quesito sollevato dall’Ordine territoriale di Rimini circa la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 4, lettera b) della legge n. 183/2011, in tema di “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”.
Nello specifico si chiedevano delucidazioni in merito alla parte in cui si dispone che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
Il Cndcec, confermando anche la precedente decisione del Consiglio del 28 marzo scorso, ritiene che non si possa procedere all’iscrizione delle STP nei casi in cui non ricorrano le condizioni fissate dal suddetto disposto normativo. Pertanto, non possono essere iscritte le STP nelle quali non si riscontri contemporaneamente la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste, la maggioranza dei 2/3 per quote di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti e la maggioranza dei due terzi per voti nelle deliberazioni assegnata ai soci professionisti.
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