I rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici sono soggetti ad una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico e, al fine di evitare abusi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 1 dell’1 dicembre 2016, ha chiarito che in sede di vigilanza occorre analizzare la:
Nello specifico, per l’applicazione del regime agevolativo è necessario che:
Nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente le suddette finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
Le agevolazioni sono applicabili anche alle singole associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel registro delle società sportive.
In questi casi, per l’INL l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.
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