Le norme eurounitarie non consentono che l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente in house, prosegua automaticamente in capo al soggetto privato che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non disponga di un controllo su tale operatore economico e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale.
E' quanto riconosciuto dalla Corte di giustizia con sentenza depositata il 12 maggio 2022 nella causa C-719/20, nel rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato italiano nell'ambito di una controversia fra un comune e una provincia ligure, avente ad oggetto l’approvazione, da parte di quest’ultima, di un piano che assegnava la gestione del servizio rifiuti dell'ente comunale ad una società per azioni inizialmente in house che, a seguito di un accordo di ristrutturazione del debito, era stata ceduta a soggetti privati.
Tale domanda, in particolare, verteva sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE in tema di appalti pubblici.
Secondo i giudici europei, "fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio", tale ultimo articolo non sembrava poter giustificare che la provincia avesse aggiudicato, senza gara, un appalto pubblico di servizi alla società in esame.
Tale affidamento, inoltre, non pareva neppure fosse assimilabile all’aggiudicazione di un appalto pubblico a società ad economia mista, atteso che la provincia non sembrava detenere alcuna partecipazione nella società medesima.
In definitiva, la direttiva richiamata è stata interpretata dalla Corte Ue nel senso che: "essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente in house, sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale".
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