In caso di società estinta mediante cancellazione volontaria dal registro imprese, l’ex liquidatore non dispone della legittimazione a impugnare l’atto impositivo notificato alla compagine.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, infatti, determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 19763 del 12 luglio 2021, pronunciata in rigetto del ricorso promosso dall’ex liquidatore di una Sas, cancellata dal registro delle imprese, contro la decisione con cui la CTR, nell’ambito di un giudizio in opposizione ad alcuni avvisi di accertamento notificati alla società, lo aveva ritenuto privo di legittimazione.
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema corte, contestando la violazione di legge in cui era incorsa – a suo dire – la Commissione tributaria nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza del ritenuto difetto di sua legittimazione nella qualità di liquidatore di società cancellata dal registro, dopo il verificarsi dell’evento estintivo.
Doglianza, questa, giudicata non fondata dalla Corte di legittimità la quale, sul punto, ha enunciato apposito principio di diritto applicabile, in materia tributaria, per i casi in cui l’avviso di accertamento venga notificato ad una società e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che – si legge nel testo della decisione – determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore.
In tale ipotesi, l’ex liquidatore della società non dispone della legittimazione a impugnare l’atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito.
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