Società: occhio alle perdite

Pubblicato il 09 gennaio 2012 Le società sono chiamate, nel 2012, ad affrontare, tra gli altri ordinari oneri, anche quello della “non operatività”. Sarà necessario porre attenzione alle scelte ed ai risultati inseriti in Unico 2012, almeno per le società in perdita.

Infatti, l’intervento disposto con l’articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha aggravato la situazione disponendo che la società che sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero che dichiari, nell’arco del triennio, per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore al minimo deve essere assoggettata alla disciplina delle società di comodo. Ciò comporterà, inevitabilmente, l'applicazione dell’aliquota Ires maggiorata, ossia al 38%. Non solo: la non operatività significa anche un limitato utilizzo delle perdite pregresse, un limitato utilizzo dei crediti Iva ed un minimo imponibile anche ai fini Irap.

Esistono però delle vie d'uscita. Tra queste, le cause di disapplicazione per le quali anche le società in perdita fiscale negli anni 2009-2011 potranno considerarsi operative nel 2012. Tra le cause si menzionano la congruità e la coerenza per quanto riguarda gli studi di settore o l'aver avuto alle dipendenze, nel biennio precedente, almeno 10 lavoratori oppure possedere un valore totale della produzione superiore all'attivo dello stato patrimoniale.

Molti profili della disciplina introdotta dalla manovra di Ferragosto, però, necessitano di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate; tra questi, il periodo di imposta dal quale le limitazioni si considerano operanti, soprattutto per quanto riguarda il credito Iva.

Infine, alla società in perdita non rimane che giocare l’ultima carta, quella dell’interpello disapplicativo preventivo (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973), attraverso il quale l’ente può portare ragioni a suo favore per dimostrare che non ha potuto conseguire il reddito minimo per motivi oggettivi e documentati e non per eludere il pagamento di imposte.

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