Società in liquidazione, i soci possono costituirsi parte civile nel processo

Pubblicato il 29 settembre 2010

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35001 del 28 settembre 2010 - respingendo il ricorso presentato da un trentanovenne leccese che contestava la costituzione di parte civile dei soci di una piccola Snc, truffata dallo stesso e poi posta in liquidazione - ha sancito un importante principio di diritto, secondo cui: “L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese…così come il suo scioglimento, con l'instaurazione della fase di liquidazione, non determina l'estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici a essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione. Ne discende che la liquidazione di una società non estingue il suo diritto a costituirsi parte civile”.

Dunque, per i Supremi giudici, nelle aziende di piccole dimensioni anche i singoli soci possono costituirsi parte civile nel processo e richiedere il risarcimento dei danni dovuti all’azienda per conto di quest’ultima. I soci sono legittimati a continuare a rappresentare in giudizio la società, nelle varie fasi dell’impugnazione, anche se essa nel frattempo è stata cancellata dal registro delle imprese.

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