Con sentenza n. 19611 depositata il 1° ottobre 2015, la Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, ha precisato che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale della società che sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
Lo stesso liquidatore può sì essere il destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito.
Ed infatti, l’articolo 2495, secondo comma del Codice civile consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei confronti del liquidatore solo “se il mancato pagamento è dipeso da questi”.
Nel caso, quindi, di una causa in cui il recupero erariale in capo alla società estinta non sia stato motivato da responsabilità del liquidatore, l’eventuale giudizio di appello e il ricorso in cassazione non possono essere promossi nei confronti del liquidatore in quanto il medesimo risulta privo di legittimazione sostanziale in proprio e, quindi, privo di legittimazione ad causam.
Legittimazione che, per contro, spetta ai soci, costituendo, costoro, la giusta parte processuale abilitata, in ragione del fenomeno latamente successorio che si realizza a seguito della cancellazione
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