Il Dlgs. n. 117/2017 prevede anche un particolare credito d'imposta – social bonus - diretto a sostenere gli Enti del Terzo settore per coprire i costi sostenuti per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e di quelli, mobili e immobili, confiscati alla criminalità organizzata e loro assegnati per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale non commerciali.
Il ministero del lavoro, con decreto n. 118 del 7 luglio 2023, approva la modulistica necessaria per avvalersi del beneficio. Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito ministeriale.
Per l’attuazione della misura il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto avente data 23 febbraio 2022 (leggi l’articolo “Social bonus, in Gazzetta le regole per l'attuazione”).
Il credito d'imposta viene riconosciuto:
Il bonus deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
NOTA BENE: Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità. Inoltre, la causale del pagamento deve contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Come utilizzare il credito?
Il decreto 23 febbraio 2022 stabilisce che:
In caso di residuo, l’importo rimasto può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Come premesso, con decreto n. 118 del 7 luglio 2023 è stata approvata la modulistica riguardante la documentazione relativa:
Detta modulistica è reperibile all’interno dell’applicativo informativo - “Social Bonus”- accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it.
Tra i documenti all’interno della pagina dedicata sul sito Internet ministeriale anche i due modelli di istanza per l’ammissione al beneficio: MODELLO A1 e MODELLO B.
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