È considerata contra legem la previsione di una quota d’iscrizione per i soci non iscritti all’Albo territoriale in cui è iscritta la Società tra professionisti (cd. Stp). Su tali soggetti, infatti, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è privo di qualsiasi potere impositivo, poiché ad essere iscritta nella specifica sezione dell’albo è esclusivamente la Stp e non i soci professionisti.
La precisazione giunge direttamente dal CNDCEC, con il pronto ordini n. 124 del 7 agosto 2019.
Le Stp iscritte nella sezione speciale dell’Albo sono tenute al pagamento:
Il contributo posto a carico delle Stp - ricorda il CNDCEC - trova la sua legittimazione nell’art. 12, co. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 139/2005, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di tutti i soggetti che sono iscritti all'Albo professionale.
L'obbligo contributivo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti ai sensi dell’art. 10, della L. n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013, in quanto per entrambe le categorie di soggetti l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale.
Pertanto, gli Ordini possono assumere un’apposita delibera per determinare la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle Stp.
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