Snellita la procedura di rateizzazione dei debiti contributivi

Pubblicato il 28 agosto 2010

La manovra estiva è intervenuta a semplificare anche la procedura di rateizzazione dei debiti nei confronti dell’Inps: procedura che interessa sempre di più le molte imprese che versano in una situazione debitoria dopo aver attraversato un periodi di crisi.

La procedura di rateizzazione, nonostante i vari tentativi di semplificazione ha conservato alcuni aspetti critici.

La rateizzazione deve riguardare necessariamente l’intera posizione dell’assicurato e non può riferirsi ad un singolo debito. La domanda dovrà avere ad oggetto i crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’Inps non versati alle scadenze di legge. È possibile la rateizzazione fino a un massimo di 24, 36 o 60 mesi a condizione che il debitore provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente. La richiesta di rateizzazione non comporta più il versamento di 1/12 del debito dovuto e nella rateizzazione può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata dal datore di lavoro.

Dallo scorso 3 agosto, il datore di lavoro può inserire nel debito da rateizzare anche l’importo delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore e non versate. Se è stata già emessa la cartella esattoriale, la rateizzazione non può essere richiesta all’Inps ma è di competenza esclusiva dell’agente di riscossione. L’Inps, comunque, rimane obbligato alla denuncia all’autorità giudiziaria dell’ipotesi di reato. In caso di mancato versamento delle rate, il datore di lavoro può essere punito con una reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 euro.

Nel caso in cui il datore di lavoro, a seguito di accertamenti ispettivi, risulta non tenuto al pagamento delle rate per errori commessi dall’Istituto, può attivare una procedura di autotutela per la correzione dell’errore.

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