Smart working semplificato: come eseguire le comunicazioni?

Pubblicato il 31 marzo 2022

Come noto, dal 1° aprile 2022 termina il cd. “stato di emergenza” da Covid-19. Dunque, con la cessazione dell’emergenza sanitaria verranno eliminate gradualmente una serie di restrizioni, tra cui lo smart working. Il lavoro a distanza, infatti, durante l’intero periodo di emergenza è stato reso semplificato, in quanto per l’instaurazione basta una semplice comunicazione in forma unilaterale. Ora, la procedura semplificata già in uso è stata prorogata, fino al 30 giugno 2022, dall’art. 10, co. 2 del D.L. n. 24/2022. Per avviare il lavoro agile è sufficiente che il datore di lavoro invii la modulistica mediante l’applicativo informatico reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Alla luce della suddetta proroga, il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di faq a supporto degli operatori del settore.

Smart working semplificato, proroga fino al 30 giugno 2022

Ai sensi dell’art. 10, co. 2, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 che rinvia all’Allegato B del medesimo Decreto, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, di cui all'art. 90, co. 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 30 giugno 2022.

Smart working semplificato, comunicazione massiva

In caso di comunicazione “massiva” semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working. Per le comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione “massiva semplificata”, qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione massiva o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell’insorgere della pandemia.

Smart working semplificato, esteso ai lavoratori fragili

Ai sensi dell'art. 26, co. 2 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. “Decreto Natale”, convertito con modificazioni in Legge 18 febbraio 2022, n. 11), fino al 31 marzo 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, inclusi i lavoratori con disabilità grave (art. 3, co. 3 della L. n. 104/1992) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Anche i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave (L. 5 febbraio 1992, n. 104) o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working in forma semplificata. Ciò, però, varrà soltanto fino al 31 marzo 2022.

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