Dal 1° settembre 2022 sarà disponibile il modulo telematico per assolvere agli obblighi di comunicazione, in via telematica, delle informazioni relative all'accordo di smart working, ma, in fase di prima applicazione, i datori di lavoro avranno tempo fino al 1° novembre 2022 per adempiere.
E' uno degli importanti chiarimenti contenuti nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicata il 26 agosto 2022, a distanza di pochi giorni dalla emanazione del decreto ministeriale n.149 del 22 agosto 2022.
La nota, dal contenuto molto sintetico, reca però solo i primi chiarimenti e istruzioni ministeriali operative. Pertanto è più che lecito pensare che, auspicabilmente a breve, seguiranno altri interventi chiarificatori più dettagliati sui nuovi obblighi di comunicazione, operativi a decorrere dal 1° settembre 2022.
Chiarimenti essenziali alla luce delle lacune contenute nella disciplina di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come modificato dall'articolo 41-bis del decreto Semplificazioni fiscali (Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122), attuata con D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
Ma andiamo con ordine e analizziamo nel dettaglio le importanti indicazioni fornite dal Ministero del lavoro.
Il Ministero del lavoro innanzitutto chiarisce che le nuove modalità per assolvere l'obbligo di comunicazione delle informazioni contenute nell'accordo di smart working scattano, a decorrere dal 1° settembre 2022, nei seguenti casi:
E' importante segnalare che il Dicastero, con la nota in commento, ricomprende nel novero delle modifiche oggetto di comunicazione anche le proroghe di precedenti accordi, chiarendo sul punto la previsione di cui all'articolo 2, comma 2 del D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 che laconicamente recita: "2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022".
Dal 1° settembre 2022 inoltre il Ministero del lavoro renderà disponibile, per i datori di lavoro pubblici e privati, il modulo di comunicazione dell'accordo di lavoro agile attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Si conferma la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
Intervenendo ancora più incisivamente sul lacunoso dettato normativo, il Ministero del lavoro introduce un termine entro cui effettuare l'adempimento.
La formulazione originaria dell'articolo 23 , comma 1, della legge 22 maggio 2017 stabiliva che l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni fossero oggetto "delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni", secondo i relativi termini.
La nuova norma introdotta dal decreto Semplificazioni si limita a definire i contenuti della comunicazione, non richiamando più la disposizione citata, ma affidando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione della modalità operative di assolvimento degli obblighi di comunicazione.
Per sopperire a tale lacuna (non colmata dal decreto attuativo), lacuna che avrebbe reso peraltro inefficace il regime sanzionatorio previsto dal legislatore, il Ministero del lavoro chiarisce che "nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro" la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 5 giorni previsto dall'articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro, comportando il lavoro agile solo una "mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa".
In caso di inadempienza, restano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
Il Ministero del lavoro infine, conscio che i datori di lavoro dovranno adeguare i sistemi informatici per l'utilizzo, in via alternativa, della modalità Massiva REST, modalità che comporta l'interlocuzione con i sistemi informatici del Ministero (tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), prevede che, in fase di prima applicazione, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
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