Trova posto nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 n. 150 il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 che contiene la revisione del sistema sanzionatorio tributario.
Il provvedimento accoglie norme su:
NOTA BENE: Le regole del sistema penal-tributario diventano immediatamente operative e si applicano anche ai processi in corso, nel rispetto del fondamentale principio del favor rei. Le nuove norme in tema di sanzioni amministrative si applicano esclusivamente ai fatti commessi a decorrere dal 1° settembre 2024.
In generale il decreto è orientato a mitigare le penalità osservando il principio della proporzionalità soprattutto sul piano amministrativo. Ciò si traduce nella riduzione delle sanzioni quando il contribuente, prima dell’arrivo dei controlli del Fisco, si attiva per rimuovere la violazione.
Per molte novità saranno necessari approfondimenti.
Dunque l’intento del legislatore è quello di adeguare le norme relative alla non punibilità, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore e chi decide comunque di mettersi in regola. Ma non si fanno sconti a chi agisce con dolo.
Sul fronte delle sanzioni tributarie penali le novità per i contribuenti sono:
La legge mira a punire attivamente solo quei comportamenti che sono chiaramente fraudolenti o evasivi, come l'omissione del pagamento dell'IVA e delle ritenute, considerata alla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il decreto legislativo n. 87/2024 distingue precisamente tra crediti “non spettanti” ed “inesistenti”, al fine di specificare le condotte delittuose di indebita compensazione, di diverso disvalore, previste dall'art. 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000, modificando in parte il testo iniziale per i crediti insistenti.
Per "crediti inesistenti" si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Per "crediti non spettanti" si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Il testo esplora le nuove regolamentazioni per integrare più efficacemente i processi tributari e penali, evidenziando tre aspetti principali.
Integrazione di prove tra processi. Le sentenze definitive dei processi tributari e gli atti di accertamento fiscale possono ora essere utilizzati come prove nei processi penali. Questi documenti, tuttavia, non sono vincolanti per il giudice nel processo penale.
Validità delle sentenze penali nei processi tributari. Una sentenza di assoluzione penale, dove si stabilisce che l'accusato non è responsabile del fatto, è ora considerata definitiva anche nei processi tributari, fino al livello della Cassazione. Questa disposizione supera il cosiddetto principio del "doppio binario", che separava le sentenze dei due ambiti processuali a causa delle differenze nei loro sistemi di prove. Non viene specificata, invece, l'influenza di una sentenza di condanna nei contesti extra-penali.
Applicazione del principio di ne bis in idem. In linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è stato introdotto un sistema che evita sanzioni duplicate. Giudici e amministratori devono ora considerare eventuali sanzioni già irrogate, sia in ambito amministrativo che penale, prima di imporre nuove penalità.
Il sistema fiscale italiano ha introdotto aggiornamenti significativi alle penalità associate alle dichiarazioni dei redditi errate o mancanti, incluse quelle relative all'IRAP e all'IVA.
In caso di dichiarazioni omesse:
Per l’infedele dichiarazione:
E’ stata abolita la maggiorazione di un terzo della sanzione per i redditi esteri.
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