Con decreto interministeriale - Lavoro, Salute e Pubblica amministrazione - viene definito il regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito con l'articolo 8, comma 1, del Dlgs 81/2008.
Costituiscono il SINP: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'INAIL.
Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP sono utili per fini di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza.
In particolare riguardano:
- il quadro produttivo e occupazionale, considerando i settori produttivi, le dimensioni, la consistenza e qualificazione delle imprese e le dinamiche occupazionali;
- il quadro dei rischi, che deriva dalla elaborazione di dati personali e giudiziari di lavoratori;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
- il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
- il quadro degli interventi di vigilanza, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive;
- il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.
Il decreto n. 183 del 25 maggio 2016, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 226 del 27/9/2016 – Suppl. Ord., entra in vigore il 12 ottobre 2016.
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