L’acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta e la cessione del Sismabonus sono i temi affrontati dalle Entrate nella risposta n. 354/2019.
Il proprietario di un immobile, in comproprietà con i propri familiari, che ha trasferito in permuta a un’impresa edile l’immobile, per ottenere in cambio - dopo la demolizione e la ricostruzione - due nuove abitazioni, chiede di sapere:
se la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1- septies, del Dl n. 63 del 4 giugno 2013 possa essere fruita anche nell’ipotesi di acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta;
se, in caso positivo, possa acquistare il credito d'imposta della madre, titolare di pensione minima, alla quale una delle sue sorelle, disoccupata, cederebbe, al tempo stesso, la propria quota di credito.
Riguardo al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 354 del 29 agosto 2019, osserva che, ai sensi dell'articolo 1552 del Codice civile, la “permuta” è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”.
La stessa Agenzia, nella risoluzione n. 320/2007 - sia pure con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni di immobili - aveva assimilato la disciplina della permuta con quella della vendita, comunque rimarcando la differenza tra i due contratti: con la vendita si scambiano cose o diritti con denaro, nella permuta si scambiano cose e diritti con altre cose e diritti.
In entrambi i casi, però, sottolinea l’Agenzia, si può realizzare una cessione a fronte di un corrispettivo per il quale occorre indicare in atto il conguaglio stabilito e il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.
L’analogia tra le due discipline, ai fini fiscali, inoltre, era stata sostenuta anche in precedenti documenti di prassi.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia stabilisce che: "l'Istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi prospettata di permuta, della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che dagli interventi realizzati dall’impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta".
Riguardo al secondo quesito, l’Agenzia ricorda che l’ultima parte del citato articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, prevede la facoltà per i soggetti beneficiari di "optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari".
Al riguardo, nelle due circolari nn. 11/E/2018 e 17/E/2018, è stato specificato che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori”, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tale elemento – secondo quanto si legge nella risposta n. 354/2019 - non è ravvisabile nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario, anche nel caso in cui la detrazione venga ceduta ad un parente in linea retta.
Pertanto, conclude l’agenzia delle Entrate:
l’Istante non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla madre che, a sua volta, non potrà acquisire il credito corrispondente alla detrazione spettante alla figlia;
tali crediti, invece, potranno essere ceduti alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione.
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