Dopo l’INPS anche l’INAIL, con circolare n. 43 del 14 novembre 2018, ha fornito i chiarimenti relativi alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi conseguenti agli eventi sismici del 21 agosto 2017, verificatisi nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, nonché relativamente agli interventi urgenti per il Comune di Genova.
Infatti, con DL n. 109/2018 nei Comuni dell’Isola di Ischia sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
Evidenzia l’INAIL che ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018, in scadenza al 16 novembre 2018, il premio di autoliquidazione 2018/2019, in scadenza al 18 febbraio 2019, e il premio di autoliquidazione 2019/2020, in scadenza al 17 febbraio 2020.
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 29 settembre 2018 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 29 settembre 2018.
Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica:
al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019, in scadenza al 28 febbraio 2019;
al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, in scadenza il 29 febbraio 2020.
Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono trasmettere via Pec alla Sede INAIL competente apposita domanda, utilizzando l’apposito modulo.
I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue:
entro il 31 gennaio 2021, deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020;
entro il 31 gennaio 2021, devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate in unica soluzione;
a decorrere dal mese di febbraio 2021, deve essere versata la prima delle sessanta rate mensili;
entro il 28 febbraio 2021, devono essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020.
Il D.L. n. 109/2018 prevede, inoltre, la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva fino al 31 dicembre 2020.
Il Legislatore ha previsto, inoltre, la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva per il crollo del viadotto Polcevera, noto come "ponte Morandi", dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
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