Regole in chiaro per la ripresa degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. In particolare, i versamenti contributivi possono essere effettuati in due modi:
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio 3247 del 6 settembre 2019.
I datori di lavoro privati con dipendenti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga decorrenti dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, sono tenuti a inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 ottobre 2019 (in unica soluzione oppure tramite versamento delle prime cinque rate in caso di rateizzazione) gli artigiani e commercianti possono utilizzare il mod. F24, indicando l’apposita codeline presente a decorrere dal 9 settembre 2019 nelle comunicazioni bidirezionali del “Cassetto previdenziale”, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, il pagamento deve essere effettuato mediante il mod. F24. I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, causale e periodo) sono indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.
Infine, i contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati, entro la scadenza del 15 ottobre 2019, con le seguenti consuete modalità:
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