Più tempo per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assistenziali in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Il termine, infatti, è stato differito dal 31 gennaio 2019 all’1 giugno 2019.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, oppure a rate, fino ad un massimo di 120, purché l’importo di ciascuna di essa non sia inferiore a 50 euro. A darne notizia è stato l’INPS, con la Circolare n. 48 del 29 marzo 2019, che recepisce le novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 911, lett. b).
A seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo "24 agosto 2016 - 30 settembre 2017" ovvero nel periodo "26 ottobre 2016 - 30 settembre 2017".
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, dalle disposizioni del D.L. n. 55/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2018, alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.
Dunque, la ripresa dei pagamenti sarebbe dovuta avvenire il 31 gennaio 2019, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 il termine è stato nuovamente prorogato al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Entro tale data deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Sempre entro il 1° giugno 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, co. 11, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
L’art. 1, co. 994, della L. n. 145/2018 ha disposto anche che in tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono sospesi, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.
Un terzo aspetto di rilievo trattato dalla circolare riguarda poi le agevolazioni di natura previdenziale previste per la “ZFU Sisma Centro Italia”. Al riguardo, l’art. 46, co. 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca ZFU regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 759, lett. b), della L. n. 145/2018) ha modificato il dettato del citato articolo 46, prevedendo l’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione. Nel dettaglio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa – è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per i periodi di imposta 2019 e 2020.
In riferimento alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, occorre utilizzare il mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:
Detti codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del mod. F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
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