C’è tempo fino al 31 gennaio 2020 per poter versare i contributi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Sul punto, si ricorda che l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. n. 111/2019 (cd. “Decreto clima”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019 – e in vigore dal giorno successivo – ha disposto che il versamento dei contributi INPS può essere effettuato in due modi:
L’INPS, però, con il messaggio n. 125 del 15 gennaio 2020, ha prorogato il predetto termine fino a fine mese. Quindi, entro il 31 gennaio 2020, gli aventi diritto dovranno provvedere:
La riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta costituisce aiuto alle imprese soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’art. 52 della L. n. 234/2012, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, nei limiti del massimale del “de minimis”, anche con riferimento ai contributi dovuti dai lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dei liberi professionisti.
Diversamente:
Infine, precisa l'Istituto Previdenziale, per i rapporti di co.co.co., nelle more degli adempimenti legati al riconoscimento degli aiuti di stato, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".