Sisma bonus, sì alla detrazione anche se l’immobile viene dato in locazione

Pubblicato il 13 marzo 2018

Con la risoluzione n. 22/E/2018, l’Amministrazione finanziaria risponde all’istanza di interpello sollevata da una società che chiedeva se gli interventi di adeguamento antisismico, posti in essere su un proprio immobile situato in un comune classificato in zona sismica 3, possano beneficiare della detrazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 16 del DL n. 63 del 2013, anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all'utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della società stessa.

Il dubbio era sorto dalla lettura della circolare 29/2013 dell’Agenzia stessa, emessa con riferimento alla prima formulazione della suddetta norma, che limitava lo sconto fiscale alle abitazioni principali e alle attività produttive.

Tale documento di prassi era precedente alla modifica apportata dalla legge di Bilancio 2017, che prevede una detrazione base del 50% (che può salire fino all’80% in caso di miglioramento del livello di sicurezza) per le spese sostenute da persone fisiche e società, dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per l’adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

L’Agenzia – nella risoluzione n. 22 del 12 marzo 2018 - specifica che la norma richiamata non pone alcun vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, perciò è da ritenersi che l'ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, dal momento che l’obiettivo della legge è proprio quello di favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

Pertanto, alla luce del quadro normativo richiamato, secondo la risoluzione in esame, la detrazione fiscale “Sismabonus” può essere riconosciuta anche se gli immobili oggetto di ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

In altri termini, l'agevolazione fiscale sussiste anche quando i soggetti passivi Ires, che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo, non utilizzano l’edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

Come si applica il Sisma bonus

Nel comunicato stampa del 12 marzo 2018, che ha accompagnato la pubblicazione della risoluzione n. 22/E, l’Agenzia ha ricordato che la detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

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