Sisma 2012, credito d’imposta esteso ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014
Pubblicato il 13 novembre 2014
Pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 263 del 12 novembre 2014, il
decreto 3 ottobre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante una integrazione e modifica al
decreto 23 dicembre 2013, che, in attuazione dell’articolo 67-octies del Dl
83/2012, prevede un
credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Con il decreto di integrazione vengono modificati l'articolo 2, lettera a) e b) del comma 1 e il comma 2 e l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, per effetto delle intervenute modifiche apportate dal Dl
74/2014, e viene ora specificato che possono fruire del credito d’imposta le imprese e i lavoratori autonomi che alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni colpiti dal sisma e che per effetto di tale evento hanno subito:
- la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio professionale a condizione che abbiano denunciato il danno subito
all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero
trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia
della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero
a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di
sgombero, perchè inagibili totalmente o parzialmente per effetto
dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del
certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità
totale o parziale dell'immobile;
- la
distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati
per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno
subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione
ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale
copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno
subito;
- inoltre possono fruire delle agevolazioni anche le imprese ubicate nei territori
di cui all'art. 1, comma 1, del Dl n.
74/2012, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, commi 8, 8-bis e 10, dello stesso decreto legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.
Con la modifica al citato articolo 3 si sancisce, invece, la
proroga al 31 dicembre 2014 del termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2014, per poter usufruire del credito d’imposta per la ricostruzione e si specifica che sono
agevolati i costi per la ricostruzione sostenuti entro la fine di dicembre 2014. A tal fine, si dispone che l’Agenzia delle Entrate possa
sospendere la procedura di attribuzione del credito d’imposta relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.