Legittimo che i sindaci della società vengano sanzionati in caso di comportamento inerte e mancato adempimento ai propri doveri di vigilanza sulla condotta gestoria degli amministratori.
I sindaci non sono esonerati da responsabilità solo per aver assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione dei fatti dannosi qualora abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla gestione degli amministratori della società.
Ciò, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, prevenendo danni ulteriori.
Non può essere esclusa, quindi, la responsabilità del sindaco per il deterioramento dei crediti erogati prima che egli entrasse in carica se si accerta che il Collegio sindacale non abbia adempiuto ai propri doveri e compiti di vigilanza sulla funzionalità degli apparati di controllo interno e sulla correttezza dell’attività degli organi amministrativi in relazione al monitoraggio e alla gestione di tali crediti.
Il dovere di vigilanza dei sindaci, in questo caso, non si limita al profilo della concessione di nuovi affidamenti ma investe anche il profilo della gestione delle posizioni creditorie in essere.
E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 28067 del 14 ottobre 2021, pronunciata a conferma del provvedimento con cui la Banca d’Italia aveva sanzionato il presidente del Collegio sindacale di una Spa di investimenti per alcuni illeciti, consistenti nella carenza nei controlli e nel mancato rilievo di posizioni creditorie ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’Organo di vigilanza.
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