La società, assoggettata al regime Iva monofase, che ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile di cui è l’utilizzatore finale, può detrarre l’Iva se le carte SIM sono state acquistate per concederle in uso ai propri dipendenti e non per una successiva rivendita.
A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020, specificando che nelle vendite di “mezzi tecnici” per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori finali del servizio nei confronti del pubblico, l’imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo. Unica eccezione si ha per gli acquisti effettuati dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il regime monofase, disciplinato dall’art. 74 del Dpr. n. 633/1972, comporta che l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase inziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi, fino alla fase di vendita al consumatore finale, è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione.
Tutte le cessioni che intervengono nelle successive fasi di commercializzazione sono, pertanto, escluse dal campo applicativo dell’IVA, in quanto l’imposta è già stata assolta dal primo cedente.
L’art. 74, nell’introdurre il regime monofase, prevede che sono derogate le disposizioni dei titoli primo e secondo del Dpr. n. 633/1972 e da ciò consegue che l’ordinario sistema di funzionamento dell’IVA, basato sul meccanismo di rivalsa e detrazione, è derogato nei vari passaggi della filiera, fino alla fase del consumo finale senza, tuttavia, precludere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi afferenti tali operazioni da parte dei distributori e rivenditori degli stessi.
L’art. 4 del Dpr. n. 633/1972, nel dettare le modalità di fatturazione, con riferimento alle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, stabilisce che, per le predette operazioni, l’imposta non deve essere comunque indicata nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione.
Unica deroga si ha per gli acquisti effettuati dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio, precisando che, in tal caso, la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il riferimento alla separata esposizione dell’imposta in fattura è previsto limitatamente all’ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal primo cedente - vale a dire dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza - direttamente nei confronti dell’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta, senza che siano, pertanto, attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase e posti a fondamento di tale meccanismo di deroga.
Per concludere, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’Iva possa essere detratta dalla società se la stessa acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale del servizio.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, rappresenta un passo in avanti importante per l'intero settore e consente ad ogni impresa o professionista titolare di partita Iva, di acquistare nell'esercizio di impresa arte e professione una carta SIM ricaricabile con diritto pieno di detrazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".