Sicurezza sussidiaria non armata: nel CCNL una tantum e aumenti

Pubblicato il 16 luglio 2024

Aiss, Federterziario e la Federazione nazionale Ugl sicurezza civile hanno sottoscritto il 24 giugno 2024 un Protocollo straordinario ad integrazione del CCNL sottoscritto il 31 maggio 2017, scaduto il 31/05/2020 e attualmente in regime di ultrattività.

Tutte di carattere economico le novità.

Per la consultazione dei nuovi minimi in vigore dal 1° gennaio 2025 si veda "RInnovi CCNL"

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 24 giugno 2024 è corrisposto dal 1° luglio 2024 un importo una tantum a titolo di indennità di vacanza contrattuale, secondo i seguenti valori lordi
 

Livello Importo
1 15,00 €
2 25,00 €
3 40,00 €
4 50,00 €
5 75,00 €
6 80,00 €
7 90,00 €


L'una tantum è erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020 - 30/6/2024 e non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Ai fini dell’anzianità, peraltro, non sono conteggiati i periodi non retribuiti a norma di legge e di contratto.

Vai al Protocollo straordinario

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