Viene interrogata la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presso il ministro del Lavoro, per avere un parere circa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) previsto dal D.lgs. n. 81/2008. In particolare, il quesito concerne la possibilità per il datore di lavoro di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Va ricordato che il D.lgs 81/2008 definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
E tale servizio si sostanzia nell’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Sempre ai sensi del Decreto sulla sicurezza, il dovere di nominare il RSPP ricade sul datore di lavoro e tale obbligo non è delegabile.
È l’articolo 31 del D.lgs n. 81/2008 che si occupa dell’organizzazione di tale servizio specificando che il datore di lavoro può:
programmarlo prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva
o
incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
In conclusione, l’interpello n. 3 del 20 dicembre 2022 della Commissione suddetta ritiene che, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, venga designato per ogni azienda o unità produttiva un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e che il servizio stesso si intenda costituito quando sono stati nominati il responsabile in parola e gli eventuali addetti (ASPP).
In presenza di aziende con più unità produttive, o gruppi di imprese, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione; a questo i datori di lavoro possono rivolgersi per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
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