Nell’ambito dello svolgimento dei lavori nei cantieri edili, il coordinatore per l'esecuzione riveste una posizione di garanzia che affianca, in modo autonomo e indipendente, quella del datore di lavoro e del committente.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24915 dell’1 luglio 2021. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di un coordinatore per la sicurezza, condannato in primo e secondo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008
La vicenda riguarda un infortunio mortale nell'ambito dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione di un immobile.
La responsabilità dell'evento veniva imputata al coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione, in cooperazione colposa con il committente e il progettista-direttore dei lavori.
I giudici di primo grado e la Corte territoriale, nonostante riconoscano il corretto operato dell'imputato per aver previsto nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc) le misure precauzionali idonee e adeguate all'opera, tuttavia, ne hanno ritenuto acclarata la responsabilità quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per aver colposamente omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza in relazione al sopravvenuto intervento di demolizione totale del solaio del sottotetto.
Nello specifico, i giudici colpevolizzano il coordinatore di non aver vigilato che le concrete modalità operative di demolizione del solaio fossero tecnicamente corrette e idonee ad impedire il verificarsi di incidenti.
La Corte di Cassazione ribalta la sentenza di secondo grado di giudizio. Secondo i giudici di legittimità il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono stati affidati, ha un'autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Unico obbligo è quello di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
In conclusione, affermano gli ermellini, solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà configurabile anche la responsabilità del coordinatore.
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