Si evolvono le disposizioni in materia di infrazioni sul lavoro
Pubblicato il 07 dicembre 2009
È lo Statuto dei lavoratori (legge 30 maggio 1970, n. 300) che regola i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, anche nel caso di contestazione disciplinare e successiva comminazione di sanzioni. Infatti, i datori di lavoro che devono contestare addebiti e applicare sanzioni ai propri dipendenti, che hanno commesso infrazioni, devono osservare le norme della legge in vigore anche se con il tempo si sono succedute numerose sentenze della Corte di Cassazione, che si sono espresse sui principali diritti e obblighi delle parti interessate e previsti dalla legge stessa. Per tali ragioni, la disciplina sulle infrazioni dei lavoratori si può considerare in continua evoluzione e, nel tempo, se ne è arricchito anche lo stesso Codice civile. Si ricorda che l’ipotesi più grave irrogabile al lavoratore per motivi disciplinari è il licenziamento disciplinare (art. 7 L. n. 300/70), il tutto non senza tenere però conto delle garanzie previste dallo stesso Statuto. Infatti, sia il licenziamento per giusta causa che per giustificato motivo devono essere comunicati per iscritto al lavoratore che ha 15 giorni di tempo per chiedere il motivo che ha portato al recesso del rapporto di lavoro. Le sanzioni disciplinari, invece, non possono essere irrogate senza che il datore di lavoro abbia proceduto alla contestazione dell’addebito e atteso l’eventuale differimento del lavoratore. Pertanto, le norme contenute nello Statuto dei lavoratori prescindono dalla giurisprudenza e devono sempre essere rispettate per garantire la tutela della forza lavoro.