Il Garante della privacy ha dato il via libera a che i notai possano iscrivere telematicamente, nel registro generale istituito presso il Ministero della Giustizia, gli atti di ultima volontà dei loro clienti.
Per l'iscrizione in questione – prevista dall'art. 5 bis Legge 307/1981 che ha ratificato la Convenzione di Basilea del 1972 sul sistema europeo di registrazione dei testamenti - il Ministro della Giustizia ha messo a punto uno schema di Regolamento per la trasmissione telematica dei dati al registro generale, su cui il Garante della privacy con provvedimento n. 618 del 25 novembre 2015 (comunicato del 23 dicembre 2015) ha espresso parere positivo, salvo l'esigenza di rafforzare le misure di sicurezza previste, onde garantire la validità e segretezza dei testamenti.
Lo schema contenente le modalità di registrazione è stato sottoposto al vaglio dell'Autorità privacy in quanto implicante il trattamento di dati personali.
Per l'iscrizione telematica, infatti, i notai devono compilare un'apposita scheda – da sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata – nella quale sono riportati i dati anagrafici sia del testatore che del pubblico ufficiale depositario dell'atto.
Ed il Garante, pur approvando l'impianto nel suo complesso, ha chiesto tuttavia di migliorarne le modalità tecnico operative, adottando tra l'altro, non le misure "minime" di sicurezza, ma quelle idonee al trattamento.
Sempre in riferimento all'attività notarile, il Garante privacy ha inoltre dato il via libera (con provvedimento n. 619 del 25 novembre 2015, comunicato del 23 dicembre 2015) all'introduzione del sistema di firma grafometrica – sottoposto dal Consiglio nazionale del Notariato – per rafforzare le garanzie di autenticità ed integrità dei documenti sottoscritti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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