Le imprese a cui è stato riconosciuto il diritto allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi con appositi decreti direttoriali, posso procedere a conguagliarsi lo sgravio in questione relativo all’anno 2016 entro il 16 giugno 2017.
La misura massima dell’agevolazione fruibile corrisponde agli importi contenuti nei decreti direttoriali e le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
Con circolare n. 65 del 30 marzo 2017 l’INPS ha specificato che le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento<CausaleACredito> dovranno inserire il codice causale di nuova istituzione “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”;
nell’elemento <ImportoACredito>, dovranno indicare il relativo importo.
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