Con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021, l’INPS ha esteso lo sgravio contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che si iscrivono alla previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Si ricorda, al riguardo, che l’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2021, l’art. 1, co. 33, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha modificato l’art. 1, co. 503, della L. n. 160/2019, prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, è riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per iscrizioni con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
L’esonero “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.
L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito alla tempestività dell’istanza e al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero tenendo conto del rispetto dei massimali previsti dalla normativa sui “de minimis” e, nel caso di esito positivo, comunicherà l’ammissione al beneficio, esclusivamente in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza.
Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante.
Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il rigetto dell’istanza di ammissione con l’indicazione della motivazione.
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