Sgravi contributivi legati a nuove assunzioni e incremento occupazionale
Pubblicato il 18 dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’
interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, si è occupato di
sgravi contributivi legati a
nuove assunzioni ed ha ricordato che ai fini della fruizione degli stessi le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un
incremento occupazionale netto.
Dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, procedimento n. C 415/07, è possibile ricavare il principio secondo cui l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata” e dunque teorica.
Pertanto, in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’
effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, chiarisce il Ministero, i benefici potranno essere fruiti:
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sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
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al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
Quindi, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”.
In caso caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e si dovrà procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.