Possono i datori di lavoro fruire legittimamente degli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) e dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178 della L. n. 208/2015) in relazione a lavoratori sospesi alla CIGS “a zero ore”, quindi beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale nel semestre precedente?
A dissipare ogni dubbio ci ha pensato la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019, affermando che i lavoratori sospesi “a zero ore” e titolari al contempo di un ammortizzatore sociale, non sono equiparabili ai lavoratori privi di occupazione nel medesimo lasso temporale. Ciò in relazione alla diversità delle condizioni e alla funzione conservativa del rapporto di lavoro svolta dalla CIGS.
Il legislatore della Legge di Stabilità degli anni 2015 e 2016 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori i quali nei sei mesi precedenti non hanno avuto alcun rapporto di lavoro - sempre a tempo indeterminato - presso qualsiasi datore di lavoro.
I giudici della Consulta, nel caso di specie, hanno dovuto esprimersi in merito a un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti di un datore di lavoro, chiedendo la restituzione di somme di denaro per indebita fruizione delle agevolazioni contributive. Infatti, nello specifico, l’Istituto Previdenziale evidenzia come i lavoratori assunti dalla società fossero già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, ossia la CIGS “a zero ore”, venendo quindi meno la condizione fondamentale dell’assenza di occupazione nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha stabilito che le due fattispecie di lavoratori, vale a dire i lavoratori inseriti nel programma di CIGS “a zero ore” e i soggetti in disoccupazione, non sono assimilabili ai fini della fruizione dello sgravio contributivo. La differenza sostanziale risiede nel fatto che per i lavoratori disoccupati e quelli in CIGS “a zero ore” operano ammortizzatori sociali differenti. Infine, ricordano i giudici, l’istituto della CIGS “a zero ore” prevede esclusivamente la sospensione del rapporto di lavoro ma non ne comporta la risoluzione.
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