La circolare INPS n. 163, del 3 novembre 2017, ricorda che i datori di lavoro che hanno stipulato contratti aziendali di conciliazione vita-lavoro - in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali - per fruire degli sgravi per il 2017 devono:
La domanda va inoltrata telematicamente - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - all’INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.
Evidenzia a tal proposito l’Istituto che ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda su una sola delle posizioni contributive attive e la posizione su cui verrà presentata la domanda è quella che potrà fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo, che terrà conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro.
Qualora i datori abbiano sia matricola come datore di lavoro privato sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima.
Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA, deve presentare la domanda su tale posizione.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente;
d) il codice deposito contratto (trattasi del codice identificativo numerico a 17 cifre ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL).
e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
Ricorda, infine, la circolare n. 163/2017, che per l’ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017, la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2017.
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