Il costo del personale, seppur declinato nelle diverse tipologie contrattuali, rappresenta per le aziende una delle voci di spesa più significative tra i c.d. costi fissi, sebbene essa possa assumere, rispetto a quanto preventivato, variazioni di diversa natura.
Nella valutazione del budget dedicato alle risorse umane, le imprese dovranno tener conto – specie in fase di “prima assunzione” – delle eventuali agevolazioni contributive applicabili al prestatore di lavoro, contemperando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della quota di contribuzione astrattamente oggetto di esonero.
Sebbene l’argomento sia stato ripetutamente affrontato dalla prassi amministrativa, per determinare l’effettivo risparmio derivante dall’applicazione dell’agevolazione di volta in volta prescelta sarà necessario prestare attenzione sia alla contribuzione oggetto di sgravio che all’inquadramento contrattuale dell’impresa.
Normalmente, il primo passo per valutare l’effettivo impatto in termini finanziari delle agevolazioni contributive sui lavoratori dipendenti è quello di tener a mente ed individuare la sussistenza dei requisiti oggettivi dell’impresa (regolarità contributiva, rispetto della disciplina legale e contrattuale, principi generali ex art. 31, d. lgs. n. 150/2015, altri requisiti specifici, etc) e soggettivi del futuro lavoratore.
Effettuata tale verifica, tipicamente regolamentata dalla normativa di interesse, la percentuale di esonero prevista dal legislatore può avere impatti sia rispetto ai contributi previdenziali dovuti (fermo restando generalmente il diritto alla maturazione di contribuzione figurativa per il prestatore d’opera) che ai contributi assicurativi INAIL.
Se su questi ultimi, specie negli ultimi anni, non paiono esserci grandi novità – fatti salvo l’esonero previsto per le c.d. donne svantaggiate ex lege 92/2012 e per gli over 50 –, in materia di esoneri contributivi INPS sulla quota a carico azienda non sono generalmente oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
NOTA BENE: Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3, quindicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile è oggetto, invece, di agevolazione, considerato che lo stesso – per l’appunto – è destinato ad aumentare la quota destinata a invalidità, vecchiaia e superstiti. In tal caso, per quel che concerne l’eventuale applicazione dell’esonero contributivo prescelto, la quota di trattamento di fine rapporto non dovrà essere abbattuta nella misura stessa dello sgravio spettante.
Altresì, si evidenzia che gli esoneri contributivi operano generalmente sulla contribuzione effettivamente dovuta, sicché nelle ipotesi in cui il dipendente opti per il versamento del trattamento di fine rapporto a previdenza complementare, in caso di applicazione delle misure compensative previste dall’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 52, gli esoneri dovranno essere calcolati al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure.
Le aliquote non oggetto di agevolazione citate al paragrafo precedente accomunano, a titolo esemplificativo, sia l’esonero contributivo strutturale previsto per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (GECO), che la c.d. decontribuzione Sud, prevista dall’art. 1, commi da 161 a 168, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Ciò assunto, l’effettivo impatto della misura sul costo del lavoro dovrà – come anticipato – contemperare anche l’inquadramento contrattuale dell’impresa e la “composizione” di aliquote dovute per la singola impresa.
Si vedano di seguito le seguenti casistiche.
Rispetto a quanto rilevato al paragrafo precedente, la riduzione contributiva prevista dall’art. 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, inerente all’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree geografiche o settori, prevede lo sgravio anche della quota contributiva prevista dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il calcolo degli oneri contributivi diventa particolarmente complesso laddove vi sia il cumulo delle agevolazioni, così come avviene nelle ipotesi di fruizione congiunta della riduzione ex lege 92/2012 con l’esonero dedicato alle imprese del Mezzogiorno (decontribuzione SUD).
Specificatamente, come prospettato di seguito, bisognerà tener conto dell’inquadramento contrattuale, delle aliquote effettivamente agevolabili, dell’eventuale residuo di contribuzione esonerabile, considerato che la cumulabilità di agevolazioni/riduzioni contributive è ammessa nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.
NOTA BENE: Come precisato dalla circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33, la decontribuzione SUD in regime di cumulo trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale non esonerata ad altro titolo.
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