Una volta proposta, con intimazione di sfratto per morosità, l’ordinaria domanda ex art. 1453 c.c., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis di cui all’art. 1456 c.c., atteso che quest’ultima è radicalmente diversa dalla prima.
La differenza sta innanzitutto nel petitum, poiché invocando la risoluzione ex art. 1453 si chiede una sentenza costitutiva, mentre la domanda di cui all’art. 1456 c.c. ne postula una dichiarativa.
Ma differisce anche la causa petendi, poiché nella ordinaria domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 10691 depositata il 24 maggio 2016, respingendo il ricorso del proprietario di un immobile dato in locazione
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