Le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno provveduto a depositare due pronunce con le quali hanno risposto affermativamente alle questioni controverse circa la compatibilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rispetto ai reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolometrico.
Nel dettaglio, con la sentenza n. 13681 depositata il 6 aprile 2016, il Supremo collegio di legittimità si è occupato del reato di cui all’articolo 186, commi 2, lettera b) e 2-bis, del Codice della strada.
Dopo un’ampia disamina concernente i profili applicativi della nuova scriminante della speciale tenuità, sono stati affermati i seguenti e rilevanti principi:
Con la seconda sentenza delle Sezioni Unite penali – n. 13682 depositata il 6 aprile 2016 – è stato invece enunciato il principio di diritto secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolometrico previsto dall’articolo 186, comma 7 del Codice della strada.
Le due decisioni erano state già anticipate dalla Cassazione con informazioni provvisorie n. 4 e n. 5 del 25 febbraio 2016.
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